Art. 2.
(Regioni).

      1. Le regioni esercitano il potere legislativo nella materia della pesca nelle acque interne secondo i princìpi di cui all'articolo 1, attuando altresì le misure

 

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necessarie per il coordinamento, la programmazione, l'orientamento e il controllo dei relativi interventi.
      2. Le regioni a statuto speciale esercitano il potere legislativo nella materia della pesca nelle acque interne in base alle competenze esclusive fissate nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.